In ogni realtà imprenditoriale, sia che si tratti di una Società di Capitali o di una Società di Persone, esistono alcune figure professionali fondamentali che costituiscono un vantaggio competitivo per l’impresa sul mercato di riferimento e sono di difficile sostituzione.
La prematura scomparsa quindi di un “uomo chiave” (Key Man per il mondo anglosassone) costringerebbe l’Azienda ad indebitarsi per assumere un manager di pari valore o per richiedere consulenze esterne, nel caso di una Società di Capitali. Mentre nelle Società di Persone (Sas, Snc e Individuali) la morte di uno dei Soci, nel caso in cui gli eredi non intendano subentrare al Socio deceduto, obbligherebbe gli altri Soci a liquidare agli eredi una somma di denaro che rappresenti il valore della quota detenuta dal defunto, entro il limite preventivo di sei mesi (articoli 2284 e 2289 del Codice Civile).
Esiste la polizza Key Man o Uomo Chiave, uno strumento assicurativo che tutela l’Azienda in caso di premorienza dell’Uomo Chiave / Socio, liquidando un capitale e consentendole di non andare ad intaccare le risorse aziendali e ad indebitarsi, usufruendo della deduzione totale del premio versato. La quantificazione del capitale assicurabile in questo tipo di polizze dal punto di vista civilistico e fiscale non prevede alcun limite massimo assicurabile, ma deve essere una somma sufficiente per sopperire alle spese per la sostituzione della figura scomparsa, rispettando comunque il principio di congruità. Nel caso si tratti di Società di Persone la somma assicurata dovrebbe essere pari alla quota del valore patrimoniale della Società spettante al Socio al momento della stipula della polizza Vita (art. 2285 del Codice Civile).
La polizza “Uomo Chiave” deve avere come Contraente e Beneficiario l’Azienda, che si tutela quindi da un possibile danno al proprio “patrimonio”. La diretta conseguenza è che i premi versati dall’Azienda per la copertura in corso di esercizio sono da considerare come componenti negative del reddito e pertanto totalmente deducibili fiscalmente, ai sensi dell’art. 75 del TUIR.
Le somme liquidate nel caso delle Società di Persone vengono liquidate all’Azienda contraente e risultano come componente attiva di reddito, che può venire però totalmente compensata dall’esborso di pari importo in favore degli eredi del Socio scomparso. Di conseguenza le prestazioni liquidate, utili ad indennizzare gli eredi, non avranno alcuna rilevanza fiscale per l’Azienda!
Nelle Società di Capitali le somme liquidate (sopravvenienza attiva) sono imponibili e dunque assoggettate a IRAP e IRPEG (art. 55 TUIR), resta in ogni caso il vantaggio fiscale per l’Azienda della totale deducibilità dei premi versati negli anni e la possibilità di mantenere buona liquidità per proteggere i danni immediati e diretti derivanti dalla scomparsa dell’Uomo Chiave.
Se, come è vero, le aziende artigiane e la piccola e media impresa sono la vera risorsa dell’economia non solo Lodigiana ma anche nazionale e che il desiderio dell’artigiano e della Sua famiglia, in primis, è quello di conservare e tramandare quanto costruito in anni e anni di sacrifici, possiamo affermare che oggi esistono gli strumenti e la Key man è uno di questi, per centrare l’obbiettivo.