La diffusione del contagio da Covid 19 ha condizionato e condiziona tuttora pesantemente la vita di ciascuno di noi e penalizza la maggior parte delle attività produttive del nostro Paese.
In questo contesto di emergenza, del quale non si conosce oggi la durata, il Governo e le Regioni in 100 giorni di lotta al virus hanno emanato 763 atti cercando di definire a più riprese regole e comportamenti per i singoli cittadini e le imprese, contribuendo indirettamente a creare incertezza.
I numerosi provvedimenti normativi che si sono succeduti negli scorsi mesi, con cui si è imposta una limitazione negli spostamenti per le persone fisiche ed un blocco totale o parziale delle attività produttive, hanno determinato per tutti un aggravamento del rischio legale facendo emergere nuove fattispecie di rischio PENALE direttamente connesse alla pandemia.
Se ci andiamo a focalizzare su chi esercita l’attività di Impresa, il perimetro del rischio legale si è notevolmente allargato in conseguenza dell’entrata in vigore della normativa emergenziale anche nella così detta “FASE 2“, e non sono pochi i casi determinati dal mutato contesto che possono originare imputazioni di reati per datori di lavoro ed imprenditori.
Le recenti misure introdotte di recente dal Governo per la riapertura delle attività continuando a fronteggiare l’emergenza epidemiologica, impongono al datore di lavoro di adottare ed applicare adeguati protocolli di sicurezza negli ambienti di lavoro, tenuto conto che il contagio da Covid 19 durante lo svolgimento delle attività lavorative è stato equiparato ad un infortunio sul lavoro.
Il nostro Codice Civile all’articolo 2087 prevede che l’Imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Il datore di lavoro è di conseguenza la prima figura incaricata di garantire la sicurezza nei luoghi in cui i propri dipendenti operano, per evitare che siano vittime di infortuni oppure che contraggano una malattia professionale.
Lo stesso Codice Civile dispone che il datore di lavoro sia responsabile anche quando l’omissione delle misure di sicurezza sia stata direttamente effettuata dai suoi preposti e sorveglianti (c.d. responsabilità oggettiva del datore di lavoro).
Ogniqualvolta si verifichi un infortunio sul lavoro ovvero il lavoratore contrae una malattia professionale, al datore possono essere addebitate le seguenti responsabilità:
La copertura di Tutela Legale protegge il datore di lavoro in caso di infortuni sul lavoro:
Il datore di lavoro gode della libera scelta del legale e dei professionisti cui affidare la difesa ottenendo il rimborso di tutti i costi legali, peritali e processuali sostenuti in caso di controversie relative alla sicurezza sul lavoro.
È importante per non dire fondamentale che gli ASSOCIATI si affidino alla professionalità ed alla consulenza di Confartigianato e dei suoi partner per tutelarsi dai rischi legali ed economici emersi con la pandemia.
La Benelli Consulenti in collaborazione con Tutela Legale Spa, Compagnia indipendente specializzata nel ramo legale e peritale, ha messo a punto per gli Associati Confartigianato una soluzione assicurativa semplice ed economica che rimborsa di tutti i costi legali, peritali e processuali sostenuti in caso di controversie relative alla sicurezza sul lavoro, godendo della libera scelta del legale e dei professionisti di fiducia.
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