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“Omicidio stradale”: quale tutela per gli associati?

9 Dicembre 2020

La legge 41 del 2016 ha introdotto nel nostro ordinamento due nuove fattispecie di reato, “l’omicidio stradale” e le “lesioni personali stradali”, che prima rappresentavano delle semplici aggravanti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose.
La volontà del legislatore è chiaramente quella di punire in modo severo ed esemplare i pirati della strada e coloro che si mettono al volante in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ma l’inasprimento delle pene (fino a 18 anni per omicidio e fino a 7 anni per lesioni personali) finisce per interessare tutti, anche il buon padre di famiglia che accidentalmente si trova coinvolto in un incidente stradale.
Il rischio purtroppo è che venga trattato come assassino anche chi è vittima del fato o di una semplice distrazione, che si trasforma in tragedia.
Ad un anno dall’applicazione della legge si è registrato in media un caso di omicidio stradale al giorno (fonte Polstrada).

In termini concreti, quali sono le conseguenze per chi incappa in un incidente stradale con morti o feriti?

Innanzitutto bisogna sapere che l’imputazione per lesioni gravi scatta nel momento in cui la prognosi del Pronto Soccorso supera i 40 giorni, quindi un lasso di tempo piuttosto limitato se si pensa ad i tempi di recupero necessari in seguito a traumi.
Accertata la morte o le lesioni gravi/gravissime, l’autorità giudiziaria nella persona del Procuratore della Repubblica “deve” procedere d’ufficio con l’azione penale nei confronti del colpevole, senza che venga esperita denuncia/querela della parte lesa.

L’imputato che azioni deve porre in essere per la sua tutela?

L’imputato deve predisporre immediatamente le migliori difese affidandosi, oltre che ai migliori avvocati, se necessario, anche a consulenti tecnici preparati per individuare gli elementi su cui puntare per ottenere l’assoluzione o la condanna più lieve.

In qualità di consulenti assicurativi quali soluzioni potete suggerire agli associati?

La soluzione è la polizza di Tutela Legale con una compagnia specializzata che, con pochi euro al mese, permette di circolare in sicurezza e con la serenità di ottenere sempre assistenza e consulenza, oltre che il rimborso di tutte le spese necessarie alla difesa nei processi per omicidio stradale o lesioni personali.
Valore aggiunto di questa tipologia di copertura, il Cliente ha diritto di scegliere liberamente avvocati e consulenti di Sua fiducia.

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Iscrizione R.U.I. n. A 000537047 del 16/12/2015 consultabile sul sito www.ivass.it di essere soggetto alla vigilanza IVASS. I reclami andranno inoltrati a: all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore- Divisione Gestione Reclami, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa, inoltrando l’apposito modulo disponibile sul sito www.ivass.it, attraverso i seguenti canali: via posta: IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, via fax 06.42133206, via PEC all’indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it.
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